Non si comprende il motivo delle minacce verso chi protesta pacificamente il proprio sdegno verso questo governo.
Non si comprende come mai una parte di Lampedusani abbia voluto impedire una pacifica protesta ad un altra parte di lampedusani e non, come quasi che il presidente del consiglio non fosse anche il presidente di chi lo contesta.
A cosa abbiamo assistito?
Era o non era l'intervento del presidente del consiglio dello stato italiano?
crediamo di si, quindi anch'esso soggetto alla costituzione italiana, non ci dovrebbe neanche essere il bisogno di dire queste cose in uno stato di diritto minimamente normale.
Di solito prima vengono i fatti e dopo gli applausi, invece in questo caso prima si sprecano i "Silvio!Silvio!Silvio!" e poi si attendono i fatti a bocca aperta con il moccolo penzolante e la bavetta alla bocca, trattenendo il respiro di fronte al massimo esponente del dio denaro, per altro le urla di giubilo provenivano da persone che fino al giorno prima maledicevano lo stato italiano, Berlusconi, Maroni e Company . Come se 2 mesi di totale assenza dello stato a Lampedusa non possano essere classificati come "fatti".
Ed è proprio in merito a questi "fatti" che si voleva contestare il presidente del consiglio.
Facendo un esempio è come se per 2 mesi ti sputassero in faccia una volta al giorno , poi da un giorno all'altro quello che per 2 mesi ti ha sputato in faccia venisse da te e ti dicesse :<< io non ti ho mai sputato in faccia però ti compro un paio di fazzolettini profumati>>.
Ecco quanto recita l'articolo 21 della Costituzione Italiana.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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